Quando
si porta qualcosa con se in albergo, l'albergatore o chi per esso è
responsabile per gli eventuali danni cagionati a questi oggetti. Il
Codice Civile dall'art.1783, recependo la Convenzione di Parigi del
17 dicembre 1962, stabilisce la responsabilità dell’albergatore
ed il conseguente diritto del cliente al risarcimento dell’eventuale
danno. Il cliente ha diritto ad essere risarcito del danno subito nel
caso di furto, deterioramento o distruzione delle cose portate con
se in albergo. Gli albergatori sono responsabili di ogni
deterioramento, distruzione o sottrazione dei beni di proprietà dei
viaggiatori che si trovano in albergo e hanno prenotato una camera.
Tale responsabilità è limitata a l’equivalente di 3.000 franchi
francesi. In ogni caso, la responsabilità è illimitata quando i
beni sono stati depositati presso l’albergo o l’albergatore ha
rifiutato il deposito di beni che gli aveva il dovere di accettare.
I principi stabiliti non si applicano ai veicoli, agli oggetti
lasciati su di essi ed agli animali.
Attualmente la convenzione è in vigore, e quindi i loro albergatori
sono investiti dalle relative responsabilità, in Belgio, Bosnia ed
Erzegovina, Cipro, Croazia, Macedonia, Francia, Germania, Gran
Bretagna, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Polonia,
Serbia e Slovenia. Quando ci si reca in questi paesi è bene sapere
di godere degli stessi diritti goduti in Italia. Per ulteriori delucidazioni si può vedere qui.
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