lunedì 23 aprile 2012

Responsabilità dell'albergatore per gli oggetti portati in camera


Quando si porta qualcosa con se in albergo, l'albergatore o chi per esso è responsabile per gli eventuali danni cagionati a questi oggetti. Il Codice Civile dall'art.1783, recependo la Convenzione di Parigi del 17 dicembre 1962, stabilisce la responsabilità dell’albergatore ed il conseguente diritto del cliente al risarcimento dell’eventuale danno. Il cliente ha diritto ad essere risarcito del danno subito nel caso di furto, deterioramento o distruzione delle cose portate con se in albergo. Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione dei beni di proprietà dei viaggiatori che si trovano in albergo e hanno prenotato una camera. Tale responsabilità è limitata a l’equivalente di 3.000 franchi francesi. In ogni caso, la responsabilità è illimitata quando i beni sono stati depositati presso l’albergo o l’albergatore ha rifiutato il deposito di beni che gli aveva il dovere di accettare. I principi stabiliti non si applicano ai veicoli, agli oggetti lasciati su di essi ed agli animali. Attualmente la convenzione è in vigore, e quindi i loro albergatori sono investiti dalle relative responsabilità, in Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Croazia, Macedonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Montenegro, Polonia, Serbia e Slovenia. Quando ci si reca in questi paesi è bene sapere di godere degli stessi diritti goduti in Italia. Per ulteriori delucidazioni si può vedere qui.

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