Della natura controversa dello Sconsiglio del Ministero degli Esteri si è già parlato ad agosto dell'anno scorso. In quell'occasione si era potuto notare come quasi tutti i Tour Operator (alcune eccezioni ci sono state, come ad esempio quella de I Viaggi del Turchese, che, non a caso, fanno parte di un grande gruppo internazionale) hanno escluso dal rimborso dovuto al turista che aveva acquistato da loro un pacchetto verso il "Paese sconsigliato", la cosidetta "quote di iscrizione". In questi giorni in una Sentenza del Giudice di Pace di Bergamo è stato ribadito il diritto del turista, ai sensi dell'art.42 del Codice del Turismo, di vedersi rimborsato l'intero importo versato.
Gli operatori ritengono che questa linea interpretativa non sia corretta, in quanto, sostengono, vi siano altre prestazioni che non riguardano il viaggio in sé stesso, ma alla conclusione del contratto. Per questo motivo ritengono si possa giustificare il rifiuto di rimborso delle quote di iscrizione. Questo sarebbe solo giustificato se nel catalogo, parte integrante del contratto, viene riportato - come del caso di un tour operator italiano - che “La quota “gestione pratica”, voce distinta e separata da quella di partecipazione, copre i costi connessi all’apertura della posizione relativa al viaggiatore che abbia fatto richiesta dei servizi, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, i costi amministrativi, i costi di comunicazione con compagnie aeree, strutture ricettive, compagnie assicurative ecc. (…omissis…) non è rimborsabile in caso di annullamento del contratto poiché il rimborso del prezzo è riferibile solo per prestazioni non ancora eseguite al momento dell’annullamento e non può, secondo loro, riguardare i costi già sostenuti, come quelli relativi alla apertura della pratica”. Questa clausola è fondamentale, e se il cliente conclude il contratto l’accetta, insieme a tutto il resto, in simili casi non potrà pretendere la restituzione integrale di quanto versato.
Nessun commento:
Posta un commento